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Indovinello d’autore



(o d’editore… !)

Una decina d’anni fa un editore (che chiameremo U) commissiona a uno studio grafico (che chiameremo S) la progettazione, l’impaginazione e la realizzazione del corpo di illustrazioni di un’opera enciclopedica.
U stipula con S un contratto al quale entrambi si attengono scrupolosamente portando a pubblicazione l’opera con reciproca soddisfazione. Trascorsi i dieci anni, un bel giorno, U decide di non riproporre l’opera a catalogo e di dismetterne i diritti, dichiarando che, non essendo fatta menzione nel contratto di allora sul comportamento da adottare in un caso come questo, i diritti d’autore delle diverse parti (testi, illustrazioni, ecc.) sarebbero tornati agli specifici autori: chi avesse interesse, oggi, a ripubblicare l’oggetto di quell’enciclopedia nell’interpretazione che ne avevano dato gli autori nell’edizione firmata da U, avrebbe dovuto intraprendere una nuova trattativa con gli autori stessi. Nel caso delle illustrazioni, con S.
E poiché gli editori, come noi tutti sappiamo, sono il principale vettore di cultura, che si concretizza in sempre nuove e sempre più brillanti proposte editoriali che arricchiscono il panorama e gli
scaffali delle librerie, un altro editore (che chiameremo M) rovistando negli scantinati dei propri simili – e, tra questi, di U – trova di avere interesse alla ripubblicazione della suddetta enciclopedia. Contatta U, che conferma la sua posizione di estraneità a qualsiasi trattativa e dichiara che nulla ha a pretendere da M in quanto a diritti; contatta S, in qualità di autore delle illustrazioni, e con questo intavola una trattativa.
Fin dall’inizio M dichiara di voler riconoscere a S (Gentmo, Architett, Gran Farabutt, Illustrissimo, macimancherebbe, malepare, illustrissimosaràlei, ecc. ecc.) un diritto d’autore che corrisponda ad un riutilizzo delle illustrazioni: ossia tali illustrazioni saranno pagate non come opera dell’ingegno allo stato originale, ma pagate in forma percentuale considerando che sono già state pubblicate una
volta. Condisce il contratto con una serie di condizioni capestro per cui, una volta firmato, S si trova nelle condizioni di non potere più nulla pretendere per il resto dei suoi giorni riguardo la propria
opera, e glielo spedisce.
Ora, però, S non solo non è architetto, ma non è neppure così stronzo. O quanto meno gli piacerebbe soltanto non passare come tale. Sa bene che non c’è editore sulla terra disposto a pagare per intero delle immagini già utilizzate, né lo ha mai preteso: sarebbe già contento se si potesse togliere dal contratto almeno l’articolo 23bis/4 con riporto di 2 che recita che l’editore può anche pisciargli in testa, negando ad S, al tempo stesso, la facoltà di aprire l’ombrello. La domanda è: è vero che la legge sull’editoria prevede che l’opera rimanga a disposizione esclusiva (anche sull’esclusività si potrebbe discutere) dell’editore per 20 anni dalla firma del contratto (a meno che, come nel caso di U, l’editore non rinunci all’opera stessa!), ma non è altrettanto vero che l’opera dell’ingegno, secondo il diritto d’autore, non perde di valore economico da un utilizzo al successivo? In più: se è vero che nel caso in cui l’opera venga nuovamente edita da chi l’ha commissionata e già pagata in origine, l’autore non potrebbe ragionevolmente pretendere se non un compenso percentuale per il riutilizzo del suo lavoro, con che buona ragione un altro editore
che non affronta l’onere dell’acquisto dei diritti dal precedente, ma si trova a considerare ex novo un’edizione, parla di riutilizzo delle illustrazioni?
Certo, in un determinato paragrafo del contratto M dichiara che nel caso in cui si trovasse a cedere i diritti di quest’opera a terzi, riconoscerà a S il 50% del ricavato della vendita delle illustrazioni: ma S ha come la sensazione – e non sa proprio perché (!) – che il prezzo di vendita delle illustrazioni sarebbe calcolato a prezzo pieno ma a lui sarebbe corrisposta la metà del costo di quelle stesse, valutate però come riutilizzate.
O no?

di Walter Sardonini